Shrinkflation: infrazione UE per l’Italia

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Aprendo procedure di infrazione, la Commissione europea intraprende azioni legali contro gli Stati membri per mancato rispetto degli obblighi previsti dal diritto comunitario. Tali decisioni mirano a garantire la corretta applicazione del diritto dell’UE a vantaggio dei cittadini e delle imprese.

Proprio ieri la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora all’Italia (INFR(2025)4000), invitandola a garantire il rispetto delle norme UE sulla libera circolazione delle merci.

La misura contestata

L’Italia, infatti, non avrebbe affrontato l’incompatibilità di alcuni requisiti di etichettatura con gli articoli 34-36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Il nostro Paese ha introdotto l’obbligo dal 1° aprile di apporre sugli imballi dei prodotti un’indicazione specifica che informi che la quantità del prodotto è stata ridotta mentre la confezione è rimasta invariata, determinando un aumento del prezzo unitario (vedi box).

Sebbene la Commissione riconosca l’importanza di informare i consumatori di tali modifiche, non sembra proporzionato richiedere che tali informazioni siano riportate direttamente sul prodotto. I requisiti italiani di etichettatura costituiscono pertanto un importante ostacolo al mercato interno e compromettono la libera circolazione delle merci. La Commissione ritiene che le autorità italiane non abbiano fornito prove sufficienti in merito alla proporzionalità della misura. Sottolinea infatti la Commissione che sono disponibili altre opzioni meno restrittive come l’indicazione delle stesse informazioni vicino ai prodotti.

Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati
Dopo l’articolo 15 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
«Art. 15-bis. (Disposizioni per contrastare le prassi commerciali di riporzionamento dei prodotti preconfezionati)

1. I produttori che mettono in vendita, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subìto una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura, informano il consumatore dell’avvenuta riduzione della quantità e dell’aumento del prezzo in termini percentuali, tramite l’apposizione nella confezione di vendita di una specifica etichetta con apposita evidenziazione grafica.

2. L’obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui il prodotto è esposto nella sua quantità ridotta».

Secondo la Commissione, l’Italia viola anche la direttiva sulla trasparenza del mercato unico (direttiva (UE) 2015/1535) poiché ha adottato la misura durante il periodo di sospensione successiva alla notifica del progetto di legge e senza considerare il parere circostanziato emesso dalla Commissione.

L’Italia ha ora due mesi per rispondere alla lettera di messa in mora, affrontando le criticità sollevate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione può decidere di emettere un parere motivato.

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