Linee guida del ministero sull’etichettatura alimentare

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Il ministero delle Imprese e de made in Italy ha adottato le “Linee guida sulla dichiarazione della quantità degli ingredienti, nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l’etichettatura di taluni prodotti alimentari”.

Le linee guida sono il risultato dei lavori del Tavolo Agroindustria, incardinato presso il MIMIT. Sono frutto di incontri all’interno del sottogruppo “Circolari”, di cui fanno parte anche i ministeri dell’agricoltura e della salute.

L’unificazione in un unico documento e l’adeguamento alla normativa vigente rendono il testo maggiormente fruibile per gli operatori economici del settore alimentare, così che le Linee guida possano rappresentare un valido strumento di supporto alla corretta applicazione delle disposizioni settoriali.

Le Linee guida forniscono indicazioni per l’applicazione dell’indicazione quantitativa degli ingredienti – cosiddetto QUID – che figurano nella denominazione di vendita, che sono posti in rilievo nell’etichettatura o che sono essenziali per caratterizzare l’alimento.

Inoltre, forniscono chiarimenti sulle previsioni normative che disciplinano specifiche categorie di alimenti quali, per esempio, prodotti preimballati e non preimballati, latte e formaggi freschi a pasta filata, prodotti da forno ed etichettatura delle carni quali ingredienti.

Le Linee guida aggiornano e sostituiscono le circolari emanate in passato dal ministero (circolare n. 165 del 31 marzo 2000, circolare n. 167 del 2 agosto 2001, circolare n. 168 del 10 novembre 2003 e circolare n. 168/bis del 25 marzo 2004).

Per il lattiero-caseario

Per tale comparto le linee guida ribadiscono che il latte pastorizzato a temperatura elevata è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997. Al riguardo, il ministero ritiene utile precisare che, trattandosi di un tipo di latte diverso, per caratteristiche e per trattamento, dai tipi disciplinati dalla legge n. 169/1989, la sua produzione e la sua commercializzazione rimangono assoggettate alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997 e del regolamento (UE) n.1169/2011.

La data di scadenza e il termine minimo di conservazione, ad esempio per i diversi tipi di latte confezionati provenienti da altri Stati membri, possono essere determinati direttamente dai confezionatori in conformità alle disposizioni vigenti nei Paesi d’origine.

Quanto infine ai formaggi freschi a pasta filata destinati al consumatore, essi devono essere posti in vendita preconfezionati all’origine direttamente dal produttore.