La GUUE L 2025/107 del 24.1.2025 riporta la decisione di esecuzione (UE) 2025/107 della Commissione, del 23 gennaio 2025, che rifiuta la protezione nell’Unione alla denominazione di origine Emmentaler iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’atto di Ginevra. La decisione è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione l’ha notificata all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.
Il testo
“LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell’atto di Ginevra, le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica presso l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, che la iscrive nel registro internazionale a norma dell’articolo 6 del medesimo atto di Ginevra. A norma dell’articolo 9 dell’atto di Ginevra, le altre parti contraenti proteggono le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate nel quadro del proprio ordinamento giuridico, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni.
(2) A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’atto di Ginevra, il 14 marzo 2024 l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ha notificato alla Commissione che il nome «Emmentaler», oggetto della domanda presentata dalla Svizzera, è stato iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a norma dell’atto di Ginevra.
(3) A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, la registrazione internazionale della denominazione di origine «Emmentaler» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea affinché potessero essere presentate eventuali opposizioni.
(4) A norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753, la Commissione ha valutato la registrazione internazionale della denominazione di origine «Emmentaler» per verificare il rispetto delle condizioni stabilite in tale articolo.
(5) Alla Commissione sono pervenute diverse opposizioni ricevibili ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2019/1753, nelle quali si sostiene che il nome «Emmentaler» è legato storicamente e culturalmente a una zona geografica più ampia rispetto alla sola Svizzera.
(6) Ciò è confermato dal fatto che tre nomi protetti nell’Unione europea come indicazioni geografiche e contenenti il nome «Emmentaler» o una sua variazione linguistica si riferiscono a prodotti ottenuti al di fuori del territorio della Svizzera: «Allgäuer Emmentaler» (DOP), prodotto in Germania, «Emmental français est-central» (IGP) e «Emmental de Savoie» (IGP), prodotti in Francia. In tutti questi casi, la protezione è concessa al nome composto e non al solo nome «Emmentaler».
(7) In particolare, il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione , con il quale sono state registrate, tra le altre, le indicazioni «Emmental français est-central» (IGP) e «Emmental de Savoie» (IGP), nonché il regolamento (CE) n. 123/97 della Commissione, con il quale è stata registrata, tra le altre, la denominazione «Allgäuer Emmentaler» (DOP), specificano espressamente, nelle note a piè di pagina relative a tali nomi, che la protezione dei nomi «Emmental» e «Emmentaler» non è richiesta.
(8) Alla luce di quanto precede, il nome «Emmentaler» è considerato un termine generico nel territorio dell’Unione.
(9) La protezione del nome «Emmentaler», iscritto come denominazione di origine svizzera nel registro internazionale, dovrebbe pertanto essere rifiutata nell’Unione.
(10) Poiché sia l’UE, sia Francia, Ungheria, Cechia, Portogallo e Slovacchia sono membri dell’atto di Ginevra e tenuto conto del fatto che gli Stati membri non sono competenti a decidere in merito alla protezione nazionale di una denominazione di origine, è necessario chiarire che il rifiuto si applica all’intero territorio dell’Unione europea e che, per motivi di chiarezza e coerenza, dovrebbe essere notificato all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale anche a nome dei suddetti Stati membri in quanto membri dell’atto di Ginevra.
(11) Benché non siano competenti ad adottare decisioni sulla protezione nazionale delle denominazioni di origine registrate a norma dell’atto di Ginevra, al fine di garantire una protezione coerente di tali denominazioni in tutto il territorio dell’Unione europea, gli Stati membri che sono membri dell’accordo di Lisbona e che non hanno ancora aderito all’atto di Ginevra dovrebbero essere autorizzati e tenuti, in caso di adesione all’atto di Ginevra, a notificare all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale il rifiuto della protezione della denominazione di origine «Emmentaler» entro un anno da tale adesione.
(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose istituito dal regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La protezione del nome «Emmentaler», iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale, è rifiutata nell’Unione.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe «formaggi».
Articolo 2
Il rifiuto della protezione di cui all’articolo 1 si applica all’intero territorio dell’Unione europea. Esso è notificato all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale anche a nome di Francia, Ungheria, Cechia, Portogallo e Slovacchia in quanto membri dell’atto di Ginevra.
Articolo 3
Bulgaria e Italia notificano all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale il rifiuto della protezione relativa alla denominazione di origine «Emmentaler» entro un anno dalla loro adesione all’atto di Ginevra.”