La GU L 2025/661 del 4.4.2025 pubblica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/661 della Commissione, del 3 aprile 2025, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare del Parmigiano Reggiano. La norma pone quindi la parola fine all’opposizione austriaca che durava da quasi due anni.
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, dello stesso, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della DOP “Parmigiano Reggiano”, registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione.
La Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU C 202 del 9.6.2023, pag. 53).
Il 28 agosto 2023 la Commissione ha ricevuto dall’Austria una notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata. La Commissione ha trasmesso entrambe all’Italia il 29 agosto 2023. Il 6 ottobre 2023 l’Austria ha confermato che la dichiarazione di opposizione motivata era completa e che non intendeva fornire ulteriori informazioni.
Dopo aver esaminato la dichiarazione di opposizione motivata e averla ritenuta ricevibile, la Commissione ha invitato l’Italia e l’Austria ad avviare idonee consultazioni. Su richiesta dell’Italia, il 23 febbraio 2024 la Commissione ha prorogato di altri trenta giorni il termine per le consultazioni.
Le consultazioni tra l’Italia e l’Austria si sono concluse senza aver raggiunto un accordo. La Commissione deve pertanto adottare una decisione, tenendo conto dei risultati delle consultazioni.
La tesi dell’Italia
Il disciplinare di produzione vigente prevede un periodo di transizione di quattro mesi per l’alimentazione di animali provenienti da filiere produttive diverse da quella del Parmigiano Reggiano. La modifica dell’articolo 9 della sezione «Regolamento di alimentazione delle bovine» del disciplinare prevede che l’introduzione di animali provenienti da filiere produttive diverse da quella del Parmigiano Reggiano negli allevamenti per la produzione del latte o negli allevamenti di rimonta deve avvenire non oltre il compimento del decimo mese di età. La sezione “Regolamento di alimentazione delle bovine” si applica all’alimentazione degli animali destinati a produrre latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano.
Nel motivare la modifica l’Italia ha sottolineato la necessità di preservare gli elementi di tipicità del Parmigiano Reggiano: l’impatto del territorio con il divieto di uso di insilati e l’accento sui foraggi prativi; la gestione di stalla con un’alimentazione e una cura degli animali corrette; e la dieta specifica che favorisce le condizioni microbiologiche necessarie alla produzione del formaggio. L’Italia ha indicato che le modifiche proposte sono intese ad adeguare gli animali all’alimentazione, a soddisfare le norme della DOP, a semplificare i controlli di conformità e a ridurre i problemi di non conformità.
Le motivazioni austriache
Le argomentazioni dell’Austria esposte nella dichiarazione di opposizione motivata e nelle consultazioni con l’Italia possono essere sintetizzate come segue.
L’Austria sostiene che la domanda di modifica non minore introduca condizioni che costituiscono una restrizione non autorizzata alla libera circolazione delle merci. L’opponente ha menzionato gli articoli 34 e 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio
In tale contesto l’Austria sostiene che la restrizione introdotta dalla modifica vada al di là di quanto necessario per stabilire il legame con l’ambiente geografico.
Secondo l’Austria, l’agevolazione dei controlli nell’ambito nella filiera certificata non può giustificare la restrizione proposta. A sostegno di tale affermazione l’Austria ha invocato in primis l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012, in base al quale il requisito del confezionamento che deve aver luogo nella zona geografica delimitata deve basarsi sulla necessità di salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo e non deve costituire una restrizione ingiustificata alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi. L’Austria ha anche invocato l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, che prevede che tutte le restrizioni all’origine delle materie prime contemplate nel disciplinare di un prodotto il cui nome è registrato come indicazione geografica protetta siano giustificate in relazione al legame con la zona geografica.
La decisione della Commissione
La Commissione ha valutato le argomentazioni presentate nella dichiarazione di opposizione motivata dell’Austria alla luce del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto delle informazioni ricevute in merito alle consultazioni tra le parti interessate, ed è giunta alle conclusioni seguenti.
Per quanto riguarda l’asserita restrizione non autorizzata alla libera circolazione delle merci, l’articolo 34 TFUE vieta le restrizioni quantitative all’importazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. Ciononostante, l’articolo 34 TFUE dovrebbe essere applicato alla luce dell’articolo 36 TFUE, che prevede eccezioni alla libera circolazione delle merci, consentendo restrizioni giustificate da motivi quali la tutela della proprietà industriale e commerciale. Le DOP sono un diritto di proprietà intellettuale che rientra in tale eccezione.
L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 definisce una DO come un nome che identifica un prodotto a) originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un Paese determinati; b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata. Lo stesso articolo stabilisce altresì che le materie prime per i prodotti commercializzati con la tutela della DOP devono provenire dalla zona geografica delimitata e solo eccezionalmente e a determinate condizioni possono provenire dall’esterno di tale zona. A tal fine sono considerati materie prime gli animali vivi, le carni e il latte.
È pacifico che il regime speciale di alimentazione degli animali è una condizione necessaria per garantire che il latte prodotto possegga le qualità richieste per la produzione del Parmigiano Reggiano e quindi per stabilire il legame con l’ambiente geografico. È altresì pacifico che gli animali necessitano di un periodo di adattamento affinché il regime alimentare produca l’effetto desiderato. Questo è l’obiettivo dell’obbligo del periodo di transizione di quattro mesi per l’alimentazione previsto dall’attuale versione del disciplinare di produzione. Tale obbligo sarà soppresso e sostituito dall’obbligo secondo cui gli animali devono avere massimo dieci mesi di età prima di essere introdotti nella filiera produttiva del Parmigiano Reggiano. Questo nuovo obbligo garantisce il conseguimento dello stesso obiettivo in modo più efficiente ed efficace, aumentando la controllabilità del disciplinare e agevolandone la conformità.
A tale riguardo, i controlli effettuati per garantire il rispetto del sistema attuale hanno evidenziato numerose carenze e un numero crescente di casi di non conformità, in cui gli operatori non hanno gestito correttamente la segregazione degli animali durante il periodo di transizione alimentare. Di conseguenza è stato prodotto formaggio a partire da latte ottenuto da bovine soggette al periodo di transizione alimentare di quattro mesi che, pertanto, non aveva diritto alla protezione DOP.
Si può ritenere che l’introduzione delle bovine all’età massima di dieci mesi, a lattazione non ancora avvenuta, fornisca maggiori garanzie di qualità e autenticità del prodotto rispetto al periodo di transizione alimentare di quattro mesi. Non ci sarebbero rischi di una non corretta gestione della segregazione degli animali durante il periodo di transizione alimentare e del flusso latte degli stessi da parte dell’operatore che potrebbe comportare problemi per il formaggio, situazione che si potrebbe verificare attualmente nel caso un animale faccia il suo ingresso nell’allevamento in un momento in cui esso si trova già in fase di lattazione. La misura aumenterà notevolmente la controllabilità del disciplinare di produzione in quanto non sarà necessario controllare la segregazione degli animali e separare il flusso latte per garantire che per la produzione di Parmigiano Reggiano sia utilizzato solo latte proveniente da animali che rispondono ai requisiti.
Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, le indicazioni geografiche mirano a garantire che il prodotto designato come tale provenga da una determinata zona geografica e presenti alcune caratteristiche particolari. Possono godere di un’elevata reputazione tra i consumatori, basata sulla qualità del prodotto. Nella percezione del consumatore il nesso tra la reputazione dei produttori e la qualità dei prodotti dipende, inoltre, dalla sua convinzione che i prodotti venduti con la denominazione sono autentici.
Secondo la giurisprudenza consolidata, una restrizione deve essere considerata compatibile con il diritto dell’Unione nonostante gli effetti restrittivi sugli scambi se è dimostrata la necessità, la proporzionalità e la capacità di preservare la reputazione della denominazione di origine interessata (8). Nel caso del Parmigiano Reggiano, l’obbligo di introdurre bovine di età non superiore a dieci mesi nella filiera produttiva mira anche a preservare la reputazione del «Parmigiano Reggiano», facilitando i controlli di qualità e autenticità ed eliminando il rischio che per la produzione del prodotto in questione sia utilizzato latte privo delle qualità richieste. L’obbligo persegue quindi un obiettivo legittimo.
Tra l’altro, non è dimostrata l’esistenza di misure alternative meno restrittive in grado di stabilire un periodo di adattamento e, al tempo stesso, di garantire una corretta gestione della segregazione degli animali da parte dell’operatore durante il periodo di transizione alimentare. La modifica contestata consente altresì all’Austria di continuare a esportare bovine in Italia se rispetta il nuovo obbligo di vendere gli animali in età più giovane.
Quanto al riferimento fatto dall’Austria all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, occorre rilevare che tali disposizioni, che riguardano rispettivamente il confezionamento in relazione alle DOP e le materie prime in relazione alle IGP, non sono applicabili nel caso di specie.
Alla luce di quanto precede, si ritiene che la domanda di modifica non minore della DOP Parmigiano Reggiano non imponga restrizioni non autorizzate alla libera circolazione delle merci ai sensi dell’articolo 34, in combinato disposto con l’articolo 36 TFUE, né violi l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Per quanto riguarda il rispetto della direttiva (UE) 2015/1535 va osservato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la direttiva 98/34/CE, successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/1535, non si applica ai regimi di qualità istituiti dal regolamento in questione. Alla luce di quanto precede non è necessario valutare se la modifica proposta sia consentita conformemente ai requisiti della suddetta direttiva.